Dal 29/6 andrà pienamente attuata la direttiva Ue che di fatto consente a chiunque di acquisire crediti deteriorati consentendo la nascita di un ‘vero’ mercato secondario degli Npe.
Dell'inviato Giuseppe Failla, pubblicista italiano di finewsticino.ch
La rivoluzione nel mercato dei crediti bancari sta arrivando, ma in pochi sembrano ricordarsene. Dal prossimo 29 giugno andrà pienamente attuata la direttiva Ue 2167/2021 relativa ai gestori e agli acquirenti dei crediti bancari. Perché non è esagerato parlare di rivoluzione?
Perché la direttiva consentirà a chiunque di acquistare crediti problematici dalle banche ed eventualmente da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti. La stessa direttiva, per contro, consentirà solo a gestori di crediti vigilati di svolgere l’attività di gestione dei crediti.
Interessante per i family office e i club deal
La direttiva, da una parte, liberalizza il mercato dei crediti bancari aprendolo ad acquirenti anche non qualificati. Difficilmente questi nuovi player andranno a competere con i grandi player su pacchetti massicci di crediti né è plausibile pensare che un piccolo risparmiatore possa andare in banca a comprare crediti deteriorati per recuperarli.
Invece family office o club deal potrebbero trovare interessante investire in portafogli di dimensioni ridotte, poco o per nulla appetibili per i grandi player e quindi ci sarà maggiore competizione sui portafogli più piccoli e sulle cosiddette code di cartolarizzazione ovvero ciò che residua alla trattazione di grandi pacchetti di crediti.
Necessaria autorizzazione
La direttiva sottopone l’attività dei soggetti gestori dei crediti ad autorizzazione e vigilanza e a regole di comportamento ben definite. I gestori di crediti dovranno godere di buona reputazione e dimostrare esperienze e conoscenze sufficienti per condurre l’attività in modo competente e responsabile: in particolare, dovranno avere conoscenze di tecnica bancaria, contabile, manageriale, legale, di compliance e di risk management. Anche gli eventuali detentori di partecipazioni qualificate nel gestore dovranno godere di buona reputazione.
Il gestore dovrà dotarsi di dispositivi di governo societario e di controlli interni a tutela dei diritti di debitori e creditori, per la tutela dei dati personali, per la gestione dei reclami e antiriciclaggio, oltre a una politica per il trattamento del debitore. Il Governo potrà esigere che il gestore si faccia carico a nome dell’acquirente degli adempimenti relativi alla centrale rischi.
La direttiva non si applica a banche, Sgr e intermediari di credito al consumo che potranno acquistare crediti problematici e continuare a gestirli in proprio, senza rivolgersi a un gestore di crediti.
Operatività tranfrontaliera
Un’opportunità anche per specialisti esteri. Il Legalalert realizzato dallo studio PedersoliGattai in merito sottolinea che lo Schema di Decreto, «stabilisce che: gli acquirenti di crediti in sofferenza possano acquistare crediti, anche se non residenti, domiciliati ovvero aventi sede legale in Italia (fermo restando che, nel caso di un soggetto residente al di fuori dell’Unione Europea, quest’ultimo dovrà nominare un proprio rappresentante avente residenza, domicilio o sede legale in uno Stato Membro dell’Unione Europea)».
Inoltre lo Schema prede che «i gestori di crediti in sofferenza aventi la propria sede in uno Stato Membro dell’Unione Europea possano svolgere la propria attività in un altro Stato Membro, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione della relativa autorità di vigilanza e che i gestori di crediti in sofferenza italiani possano svolgere la propria attività anche al di fuori dell’Unione Europea, previa autorizzazione della Banca d’Italia».